Art. 3.
(Composizione).

      1. La Commissione è composta da quindici senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. Ai fini della nomina dei componenti i Presidenti delle Camere valutano le eventuali situazioni di possibile incompatibilità, tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione.
      2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione

 

Pag. 5

per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
      3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Nella elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
      4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità si procede ai sensi del comma 3.